Multe

02-03-2009 -

Il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della pubblica amministrazione non meno che dei terzi, è sempre tenuto a conoscere l´identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione,onde dell´eventuale incapacità di identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti dell´una per le sanzioni e dell´altro per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull´affidamento in guida da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l´identità del conducente.

Fonte: Sentenza Corte di cassazione 24/12/2009 n. 27332